Statuto

ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI

VERCELLI-BIELLA

STATUTO

 

Art.1

E’ costituita l’A.GI.FAR. (Associazione Giovani Farmacisti) con sede in Vercelli presso l’Associazione Titolari di Farmacia delle province di Vercelli e di Biella in Via Bodo n°4.

 

Art.2

L’associazione non ha finalità di lucro, è apolitica e apartitica. Essa ha lo scopo di migliorare la condizione culturale e sociale dei giovani farmacisti e a tal fine si prefigge:

  1. Integrare attraverso l’organizzazione o la partecipazione ai corsi, congressi o seminari la preparazione del Socio in tutti gli aspetti che possono essere utili ad una corretta e completa formazione professionale.
  2. Promuovere iniziative sportive e ricreative favorendo scambi culturali e professionali tra i vari Soci.
  3. Agevolare i Soci nell’acquisto o nel prestito di materiale considerato idoneo alla formazione universitaria e professionale
  4. Stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le organizzazioni dei farmacisti, con la realtà universitaria e con le organizzazioni sanitarie e sociali locali.
  5. Favorire tra i propri aderenti una conoscenza più approfondita dei problemi di una categoria dei farmacisti
  6. Concorrere ad ampliare le funzioni del farmacista di operatore sanitario sul territorio.
  7. Divulgare con tutti i mezzi considerati idonei le idee e gli scopi dell’Associazione.

 

Art.3

Possono associarsi ad A.GI.FAR. gli studenti iscritti ad una delle facoltà di Farmacia e i Dottori laureati in Farmacia e CTF regolarmente iscritti all’Ordine fino al 38° anno di età.

Tale iscrizione è personale e unica in tutto il territorio nazionale.

La domanda d’iscrizione redatta per iscritto deve essere indirizzata al Consiglio dell’Associazione. Il Consiglio, presa visione, può esprimere rifiuto motivato, dandone comunicazione scritta all’interessato.

L’aspirante Socio può, entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione, ricorrere al Consiglio stesso. Il Consiglio, esaminato entra trenta giorni tale ricorso, delibera in proposito.

Tale deliberazione è inappellabile.

 

Art.4

L’Associazione potrà aderire ad altre Organizzazioni di Categoria la cui disciplina statuaria non sia in contrasto con le norme del presente Statuto.

 

Art.5

I Soci sono:

FONDATORI: sono qualificati tali coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione e coloro che per cooperazione dei fondatori acquisiscono tale qualifica e ne assumono gli stessi diritti e doveri inerenti la qualifica stessa.

L’Associato Fondatore decade dalla sua qualità esclusivamente per impedimento naturale, per dimissioni e per indegnità.

La cooptazione è determinata dal voto unanime dei soci fondatori.

Versano la quota associativa , hanno diritto di voto attivo e passivo; usufruiscono dei servizi e delle strutture dell’Associazione.

ORDINARI: sono tali coloro che fattane richiesta al Consiglio dell’Associazione, sono ammessi a far parte dell’Associazione stessa. L’Associato Ordinario in regola con le contribuzioni e con i requisiti di cui all’Art.3 ha diritto di voto attivo e passivo e usufruisce dei servizi e delle strutture dell’Associazione.

SOSTENITORI: sono coloro che superano i 38 anni di età.

Non hanno diritto di voto né attivo né passivo, ma possono partecipare alla vita dell’Associazione ed esprimere il proprio parere in merito negli argomenti trattati.

ONORARI: sono tali coloro che per peculiari e/o specifica competenza vengono ammessi nell’Associazione dal Consiglio. Con tale qualifica sono invitati a partecipare alla vita dell’Associazione e possono, su richiesta del Consiglio, esprimere il proprio parere. Tale parere non è vincolante per il Consiglio.

Non hanno alcun diritto di voto.

 

Art.6

Sono causa di cessazione dalla qualità di Socio:

-morte

-dimissione

-mancato versamento del contributo annuale

-mutamento delle condizioni di cui all’Art.3

-provvedimenti disciplinari emessi dall’Ordine dei Farmacisti

In caso di inosservanza dello Statuto e per gravi ed evidenti pubblici motivi, il consiglio può deliberare a maggioranza la sospensione o l’espulsione dell’Associato.

La cessazione della qualità di socio per qualsiasi titolo non da diritto al rimborso dei versamenti né a liquidazione di somme o di ripartizione di beni facenti parte del fondo comune.

 

Art.7

I Soci hanno i seguenti obblighi:

  1. osservare il seguente Statuto e le deliberazioni che saranno adottate dai competenti Organi dell’Associazione
  2. fornire all’Associazione elementi, dati o notizie da questa richieste nell’ambito delle sue attribuzioni e dei fini sociali.
  3. essere in regola con il versamento della quota associativa

 

Art.8

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli Associati
  2. il Consiglio degli Associati
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Art.9

L’Assemblea degli Associati è formata da tutti gli iscritti all’Associazione. Vi partecipano i componenti del Consiglio dell’Associazione. Non vi possono partecipare i Soci che sono morosi della quota associativa.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci; essa delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti, purché non sia inferiore a quello dei membri del Consiglio.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente.

 

Art.10

Spetta all’Assemblea:

  1. l’elezione del Consiglio dell’Associazione
  2. l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
  3. l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
  4. la misura della quota associativa
  5. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione

 

Art.11

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il mese di giugno.

In via straordinaria su convocazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno due terzi dei Soci in regola con l’Art.3 e non morosi della quota associativa.

 

Art.12

L’avviso di convocazione dell’Assemblea viene effettuato ai Soci mediante l’affissione nei locali della Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’ordine del giorno.

 

Art.13

Il Consiglio dell’Associazione è composto da otto membri, di cui sette eletti a maggioranza dalla Assemblea dei Soci con scrutinio segreto e voto personale e uno rappresentato dal Past President.

E’ vietato il voto per delega.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono essere eletti tutti i membri dell’Assemblea in possesso dei requisiti di cui all’Art.3 e non morosi della quota associativa.

I membri del Consiglio dell’Associazione sono:

  1. il Presidente
  2. il Vicepresidente
  3. il Segretario
  4. il Tesoriere
  5. tre Consiglieri
  6. il Past President

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione sia in giudizio sia nei confronti delle Autorità e di terzi, presiede il Consiglio e l’Assemblea dei Soci, cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio e ne dirige l’attività.

Dura in carica tre anni e non è rieleggibile come Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta l’assenza di quest’ultimo o altro impedimento lo renda necessario.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario redige e conserva i verbali delle sedute del Consiglio.

Provvede all’approntamento delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea.

Protocolla i documenti in arrivo e in partenza.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere è responsabile della cassa dell’Associazione.

Cura la riscossione dei contributi associativi.

Il conto corrente è da lui aperto e deve essere intestato all’ l’A.GI.FAR.

Ogni spesa deve essere dal lui autorizzata.

Redige il bilancio preventivo e consuntivo sottoponendoli al Consiglio e all’Assemblea.

Egli può essere affiancato, previa delibera del Consiglio, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente .

Gli studenti iscritti possono accedere al consiglio in ragione di un terzo dei membri senza ricoprire alcuna carica.

Il Consiglio delibera sugli argomenti di sua esclusiva competenza a norma dello Statuto, è investito di più ampi poteri per la sua gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione solo su delega stessa.

 

Art.14

Per l’elezione delle cariche sociali il Presidente uscente, entro l’ultimo trimestre che procede la cessazione della carica, deve indire le elezioni.

La convocazione da inviarsi con lettera almeno venti giorni prima della votazione a ciascun associato, deve indicare il giorno della votazione l’ora d’inizio e di cessazione delle relative operazioni.

I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono depositare il proprio nominativo secondo Regolamento: tale elenco di nominativi deve essere esposto durante le votazioni. I voti a Scoi non candidati sono nulli.

Non è consentita la presentazione di liste.

 

Art.15

Il Consiglio svolgerà le sue funzioni in presenza della maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle delibere occorre la maggioranza dei presenti. Qualora per dimissioni, revoca o comunque cessazione definitiva dell’incarico da parte di un membro, viene sostituito dal primo dei non eletti questo per mantenere fisso il numero di membri previsto. Le votazioni sono fatte per alzata di mano, salvo diversa volontà della maggioranza del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei membri più uno.

 

Art.16

Entro quindici giorni dall’espletamento delle votazioni, i membri del Consiglio eletto definiscono mediante votazione le cariche all’interno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Delegato nazionale.

 

Art.17

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, dagli interessi attivi e dai beni altrimenti acquisiti.

Il fondo è comune e gli Associati, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso.

Il fondo comune non può essere impiegato per finalità diverse da quelle associative.

L’Anno Sociale coincide con quello solare. Al termine di ciascun anno il Consiglio, sentito il Tesoriere, deve presentare ai Soci una relazione circa l’andamento dell’Associazione.

 

Art.18

In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo ciò avvenga, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opere di pubblica utilità nel campo della Farmacia o in beneficenza, secondo le modalità deliberate del Consiglio.

 

Art.19

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare un Regolamento per l’esecuzione del presente Statuto.

Il Regolamento per essere operante deve essere approvato dalla maggioranza dell’assemblea.

 

Art.20

Per le modifiche apportate al presente Statuto sarà necessario il voto favorevole di due terzi dell’Assemblea.

 

Art.21

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e Penale.